Art. 3.
(Condizioni per la continuazione nel diritto d'uso).

      1. Le imprese che hanno ottenuto l'attribuzione del marchio «Made in Italy» hanno l'obbligo di presentare ogni due anni dalla data di concessione del marchio, a pena di decadenza, la documentazione di cui all'articolo 2.
      2. Il Ministero dello sviluppo economico può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio «Made in Italy».
      3. Il Ministero dello sviluppo economico nel caso rilevi a carico dell'impresa violazioni nell'utilizzazione del marchio «Made in Italy» provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria, inibendo cautelativamente l'uso del marchio.
      4. Nel caso siano giudizialmente accertate gravi violazioni di legge a carico dell'impresa il Ministero dello sviluppo economico revoca il diritto all'uso del marchio «Made in Italy».
      5. Il trasferimento dell'impresa implica la verifica della sussistenza in capo al nuovo concessionario dei requisiti di cui all'articolo 2, ai fini del trasferimento del diritto all'uso del marchio «Made in Italy».